La prima versione del decreto legge poi pubblicato con il numero 112 in data 25 giugno u.s. prevedeva l’abrogazione dell’intero DM 37/2008 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici che, entrato in vigore a fine marzo scorso sostituiva la vecchia l.46/90 prevedendo una serie di obblighi in capo a chi interveniva sugli impianti elettrici.
Il testo che, invece, è stato pubblicato il 25 giugno è stato parzialmente modificato e non prevede più l’abrogazione dell’intero decreto bensì del solo art.13, quello che in sostanza si occupava degli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile, ovvero l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti oppure, nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la “dichiarazione di rispondenza” resa da un professionista del settore impiantistico.
Questo l’estratto del decreto pubblicato:
“Art. 35.Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di istallazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso.”
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