Con la Risoluzione n.1/E del 4 gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nei piani di lottizzazione, la redistribuzione di aree fra gli attuatori, anche se non riuniti in consorzio, sconta l`imposta di registro in misura fissa e l`esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.
L’Agenzia ribalta cosi` il proprio restrittivo orientamento, espresso con la Risoluzione n.156/E/2004, secondo cui l`applicabilita` del regime fiscale agevolato era subordinato all`esistenza di una convenzione di lottizzazione ad iniziativa pubblica ed alla preventiva costituzione di un consorzio fra i soggetti attuatori