Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 3465 del 28 maggio u.s. ha affermato che, se dopo la stipulazione di un contratto di appalto, sopravviene una sentenza o un provvedimento di autotutela che annulla l'aggiudicazione, il contratto di appalto diviene retroattivamente inefficace.
In altri termini, la sentenza che annulla la procedura di aggiudicazione, o il provvedimento, di revoca o di annullamento in autotutela, dell'amministrazione appaltante, determina la caducazione immediata ed automatica del contratto di appalto. L'inefficacia del contratto conseguente alla sua caducazione non pregiudica, comunque, i diritti acquisiti dall'appaltatore per la parte di lavori eseguita.