Con l’entrata in vigore, avvenuta il 29 novembre u.s., del decreto legge n.185 /2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, pubblicato in GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263, è stato modificato l’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per la parte in cui reca le sanzioni ridotte connesse al ravvedimento per mancato o inesatto pagamento dei tributi.
In particolare, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del DL 185/08, l’articolo suddetto è stato cosi modificato:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".
Sono quindi stati ridotti gli importi delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso per mancato o inesatto pagamento dei tributi.
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